L’obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui viene avviata la procedura per sottoporsi al relativo test alcolemico.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.13493 del 22/01/2020 (ud. 22/01/2020, dep. 30/04/2020) ha confermato l’orientamento più recente in tema di garanzia del diritto di difesa per il conducente di un’autovettura che decida di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza mediante alcoltest.

In particolare, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato che era stato condannato in appello per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo aver causato un incidente, ritenendo fondato il motivo di ricorso con il quale egli sosteneva che, senza avviso ex artt. 354 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., il reato di rifiuto agli accertamenti irripetibili richiesti dalla polizia giudiziaria non poteva ritenersi integrato.

Il reato di guida in stato d’ebbrezza

Secondo la Suprema Corte, laddove si proceda per il reato di guida in stato d’ebbrezza, gli artt. 354 e 356 c.p.p. impongono agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato, oltre che mantenere immutato lo stato dei luoghi e delle cose fino all’intervento del PM e attribuiscono al difensore dell’indagato, senza dover essere preventivamente avvisato, la facoltà di assistere agli atti di cui agli artt. 352 e 354 c.p.p.; ed ancora,  ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., nel procedere al compimento di tali atti, la polizia è obbligata ad avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di guida in stato d’ebbrezza

Di talché, integrando (ai sensi dell’art. 186, comma 7) il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti un reato, la Cassazione ha affermato che «l’alcoltest è un accertamento sulla persona cui è indiscutibilmente applicabile l’art. 114 disp att. c.p.p.», quale disposizione prevista a tutela del diritto all’assistenza difensiva. Pertanto, la polizia giudiziaria nel procedere al compimento dell’accertamento è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Sulla scorta di tali motivazioni, la Cassazione ritiene che «l’inosservanza del dovere di avvertimento genera una nullità di ordine generale il cui regime di rilevabilità/deducibilità è quello contemplato dall’art. 180 c.p.p.» e tale nullità «determina l’inutilizzabilità dell’alcoltest, se effettuato».