In tema di mantenimento di figli nati da genitori non coniugati, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli è riconosciuto valido come espressione di autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo.
Cass. civile, sez. I, ord, 11 gennaio 2022, n. 663
La Corte di Cassazione, al contrario dei Giudici dell’Appello, afferma la validità dell’accordo privato: un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole dev’essere riconosciuto valido come atto espressivo dell’autonomia privata.
Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo di legge (quello di mantenere i figli), l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute nell’interesse morale e materiale della prole.
Il Giudice adito è tenuto a verificare se l’obbligo sia stato compiutamente adempiuto e, in caso negativo, è tenuto a emettere i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento.
Il Giudice, pertanto, se viene adito, è tenuto a valutare la rispondenza di detti accordi all’obbligo di mantenimento del figlio con conseguente potere di emettere ulteriori provvedimenti per assicurare il mantenimento del minore.