La valutazione dello stato di adottabilità dev’essere effettuato in modo rigoroso, e non prima di aver posto in essere tutte le misure di sostegno possibili per eliminare le criticità riscontrate nell’ambito del nucleo genitoriale originario, e dopo aver valutato la presenza di membri “adatti”, anche se non formalmente familiari.
Cass Civile, Sez I, ord., 16 novembre 2021, n. 3471
Secondo la Corte territoriale i genitori non erano adatti per il ruolo, tossico-dipendenti e disinteressanti al figlio. Anche il nonno era stato ritenuto inadeguato, mentre l’unica persona con cui effettivamente il minore aveva raggiunto dei buoni rapporti era la compagna del nonno, la quale però non aveva con lui alcun rapporto parentale.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado e lo stato di adottabilità del minore.
La Suprema Corte ha ribadito la mancanza di legittimazione attiva della compagna del nonno, in quanto espressamente esclusa dalla normativa che si riferisce ai parenti sino al quarto grado.
Ciò nonostante, ha sottolineato che l’accertamento dello stato di adottabilità dev’essere particolarmente rigoroso, data la sua estrema gravità.
All’interno di questa indagine non può essere escluso un rilievo importante a soggetti che pur formalmente non apparentanti al nucleo familiare ne facciamo effettivamente parte e che abbiano dato la loro disponibilità a stabilire un rapporto con il minore, dandone anche effettiva prova.