La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso che vede come protagonisti due ex coniugi finiti in giudizio per una controversia relativa alla restituzione, in favore dell’ex marito, della somma di denaro da lui prestata all’ex moglie per consentirle di acquistare un’automobile.
Nello specifico l’ex moglie aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di restituire all’ex marito la somma di ottomila euro “a titolo di saldo della restituzione di un prestito” che aveva da lui ricevuto per acquistare un’automobile.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto legittima la richiesta di restituzione del denaro, poiché l’ex moglie non ha fornito alcun tipo di prova idonea a “qualificare quella dazione di denaro (…) come elargizione riconducibile al rapporto di coniugio.” Rapporto che, hanno precisato precisato i giudici di secondo grado, “al momento dei fatti era in crisi”.
Ricorrendo in Cassazione l’ex moglie precisa, dall’altra parte, che neppure l’ex marito ha fornito alcuna prova della “esistenza di un rapporto di mutuo” che prevede un “obbligo di restituzione del denaro”. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che “se è pur vero che chi agisce per l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è, in linea di principio, autorizzato a trattenerlo senza causa, e la mancata prova della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione del denaro, non elimina il problema di accertare se sia consentito al soggetto che ha ricevuto il denaro di trattenere le somme, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione”.
Nel caso di specie, dunque, l’ex moglie, non avendo fornito alcuna prova circa la sussistenza della liberalità a titolo della quale l’ex marito le aveva prestato quella somma di denaro per acquistare l’automobile, sarà costretta a restituire quella somma di denaro. Cass. civ., sez. II, ord., 4 maggio 2023, n. 11664