Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Cass. civile, sez III, sent, 10 novembre 2021, n. 33005
La Corte afferma che il pregiudizio derivante dal danno da perdita del rapporto parentale non può essere liquidato in base alle Tabelle di Milano che, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579/2021, non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale.
Nel caso di specie, quindi, il danno non patrimoniale dovrà essere liquidato facendo applicazione di altre tabelle.
I Giudici enunciano i seguenti principi di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”.
“ai fini di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che prevede, oltre l’adozione del criterio a punto, le modalità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione ”.