La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso che vede coinvolti, da un lato, i genitori (ormai separati) di una minore e, dall’altro, i nonni paterni della bambina.

La madre, a fronte del perdurare dell’inadempimento paterno all’obbligo di mantenimento della figlia, come stabilito dal Tribunale, presentava ricorso, ex articolo 316 bis c.c. (“concorso nel mantenimento”), per ottenere che fossero i nonni paterni obbligati, in luogo del figlio, al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento della nipote. Il padre, infatti, era inadempiente all’obbligo di mantenimento della minore già da alcuni anni, tanto che, nel 2017, era già stato condannato, ai sensi dell’articolo 570 c.p., per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Il Tribunale di merito, interessato della vicenda, accoglieva la richiesta avanzata dalla madre: veniva così emesso un decreto che obbligava i nonni paterni a provvedere al mantenimento della nipote, stante il perdurare dell’inadempimento di loro figlio, padre della minore. I nonni proponevano, così, ricorso in appello avverso questa decisione, la Corte d’appello respingeva il ricorso.

I nonni promuovevano, infine, ricorso per Cassazione sostenendo che l’obbligo di mantenimento grava “primariamente ed integralmente” sui genitori e non sugli ascendenti. La Corte di Cassazione rigettava, tuttavia, il ricorso proposto dai nonni. La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto che l’obbligo di mantenimento dei figli grava “primariamente ed integralmente” sui genitori e che, se uno dei due genitori non può provvedere al loro mantenimento, deve essere l’altro a provvedere “con tutte le sue sostanze patrimoniali”.

Tuttavia, gli Ermellini hanno affermato che, qualora, come nel caso di specie, la situazione economica dell’altro genitore non consenta di soddisfare da solo le esigenze di vita della figlia minore, e , i nonni abbiano, invece, adeguate sostanze (patrimonio immobiliare, pensioni ecc.) sia legittimo che gli stessi siano obbligati a contribuire al mantenimento della nipote, se loro figlio è inadempiente a tale obbligo. La Corte di Cassazione conclude, quindi: “Da ciò consegue che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni, la cui posizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice di merito, sono tenuti al loro contributo.”

Cass. Civ., sez. I, ord. 16 maggio 2023, n. 13345