Le Sezioni Unite eliminano ogni automatismo tra nuova convivenza e perdita del diritto dell’assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole.
Cass. Civ., sez. unite, sent., 5 novembre 2021, n. 32198
La formazione di una nuova famiglia di fatto, da parte del coniuge economicamente più debole, fa sì che quest’ultimo, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non possa continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno.
L’inizio di una nuova convivenza di fatto, accertata giudizialmente, tra una terza persona e il coniuge economicamente più debole, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione e sulla sua quantificazione, ma non determina necessariamente la sua perdita integrale. Il coniuge debole, infatti, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno. A tal fine sarà necessario fornire una serie di prove: il contributo offerto alla comunione familiare, eventuali rinunce di occasioni lavorative e di crescita professionale, e l’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Le modalità più idonee alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno
I Giudici indicano le modalità più idonee alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno: l’erogazione dello stesso per un periodo circoscritto o la sua capitalizzazione che, allo stato attuale, risulta possibile solo previo accordo tra le parti. Viene colta così l’occasione per valorizzare l’importanza dell’attività collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari, al fine di raggiungere la soluzione rispondente agli interessi di tutte le parti.