La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa e alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al Giudice il potere di adottare d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la miglior protezione dei figli.
Cass. civ., Sez. I, ord., 9 marzo 2022, n. 7734
Il Tribunale di primo grado veniva adito per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Il Giudice, con decreto, affidava il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e demandava ai servizi sociali di proseguire nel programma di assistenza agli incontri tra padre e figlio.
La Corte d’Appello conferma la decisione del Tribunale.
Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per Cassazione.
La Corte precisa che i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non costituiscono una sanzione al comportamento dei genitori, ma, piuttosto, sono fondati sull’accertamento da parte del Giudice degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono produrre in danno dei figli.
Nel giudizio d’Appello, la Corte ha accertato la persistenza di una condizione di disagio del minore, nonché l’indisponibilità dei genitori ad una “sana bigenitorialità”.
Tuttavia, il Giudice, nel momento in cui ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il minore, avrebbe dovuto provvedere immediatamente alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore ai sensi dell’art. 336 comma 4 c.c.
La finalità della norma è quella di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori in ragione del concreto conflitto d’interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori, quest’ultimi inadempienti ai doveri genitoriali in pregiudizio per il minore, e, di conseguenza, non più idonei a rappresentarlo.