Niente assegno divorzile per la donna che, dopo la chiusura definitiva del matrimonio, ha ripreso la propria attività di medico dentista. Decisivo il fatto che la donna non abbia messo sul tavolo documenti utili ad attestarne la posizione economica.

Cass. civ., Sez. I, ord., 28 febbraio 2022, n. 6529

I Giudici di Cassazione confermano la decisione assunta dai Giudici di secondo grado e respingono l’ipotesi di riconoscere alla donna l’assegno divorzile. Ciò a fronte del mancato adempimento, da parte della donna, dell’onere di produrre la documentazione, soprattutto fiscale, a sostegno della pretesa di riconoscimento dell’assegno divorzile.

In sostanza, è corretta la prospettiva adottata in Appello, laddove si è chiaramente affermato che “a fronte della produzione da parte dell’uomo dell’autocertificazione e delle dichiarazioni di redditi”, l’ex moglie “non solo non ha prodotto nulla ma, in merito ad un certificato medico da lei rilasciato ed intestato ad un’azienda sanitaria e ad un ospedale, ha omesso ogni spiegazione e neppure ha preso posizione”.

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