Mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti: va provata in concreto la colpevole inerzia del figlio.

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggior età da parte di quest’ultimi ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

Cass. civile, sez. IV, 9 ottobre 2020, n. 21752

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso promosso dall’ex marito avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione, promossa dallo stesso, contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva posto a carico del ricorrente l’obbligo di versare, mensilmente, una somma pari a Euro 250, 00 a favore del figlio minorenne e di quello maggiorenne non autosufficiente.

Il ricorrente adduceva che la Corte di merito aveva fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità ex art. 337ter, comma 4, del Codice civile, e che la stessa Corte non aveva accolto la domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento.

La Corte respinge il primo motivo, e ritiene corretta l’applicazione del principio in base al quale a seguito della separazione coniugale, ciascuno dei coniugi ha l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e che, nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, bisogna tener conto anche del tenore di vita vissuto dallo stesso in costanza di convivenza.

In relazione al secondo motivo si rileva la mancata prova, da parte del genitore, della colpevole inerzia del figlio maggiorenne, nell’ulteriore rilievo che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo dell’età, dell’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggior età da parte dell’avente diritto”, evidenze in siffatti termini non dedotte.

La Corte, in via conclusiva, dichiara il ricorso inammissibile.