Se l’ex moglie decide di ospitare nella propria casa, per quasi un anno, il nuovo compagno, non è automatico revocare l’assegno divorzile riconosciutole in prima battuta. Difficile, secondo i Giudici, sostenere che la donna abbia creato una famiglia di fatto.
Cass. civile, sez. I, ord, 25 gennaio 2022, n. 2139
Per i Giudici dell’Appello la donna ha instaurato, con il nuovo compagno, una rapporto di convivenza provvisto di quei caratteri di stabilità e reciprocità tali da rendere riconoscibile una famiglia di fatto.
Questa situazione veniva però presentata dalla donna come assolutamente estemporanea e quindi non tale da far ipotizzare una famiglia di fatto.
Per i Giudici della Cassazione, l’obiezione della donna ha un fondamento. È necessario far chiarezza sul peso da riconoscere all’ospitalità data dalla donna al suo attuale compagno in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento di lui.
Questa situazione non pare sufficiente a ricavare la prova dell’esistenza di “un rapporto affettivo caratterizzato da un alto grado di stabilità, da un’effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tali da assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto”.