Le statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, in quanto non definitive, né decisorie, non sono ricorribili per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.

Cass. civile, sez. I, ord, 19 gennaio 2022, n. 156

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso, il quale potrà adottare i provvedimenti opportuni e, in caso di gravi inadempimenti o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, potrà modificare i provvedimenti assunti o anche ammonire il genitore inadempiente.

Pertanto, i provvedimenti inerenti i conflitti tra i genitori su talune questioni come la scelta della scuola o un intervento medico sul minore, non sono ricorribili per Cassazione  in quanto attengono al controllo esterno sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Inoltre, non hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso.