La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di illegittimità costituzionale sulle norme che regolano, all’interno dell’ordinamento, l’attribuzione del cognome ai figli.

Nello specifico ha deciso sulla norma che non permette ai genitori di attribuire di comune accordo il solo cognome della madre e su quella che, in assenza di un accordo, impone il solo cognome paterno, piuttosto che quello di entrambi i genitori.

Le norme dichiarate illegittime sono quelle che sono state ritenute discriminatorie e lesive dell’identità del figlio che, in modo automatico, riceve il cognome del padre.

La pronuncia, invece, si uniforma al principio di uguaglianza e alla condivisione di entrambi i genitori che di comune accordo devono approvare la scelta del cognome del figlio, come espressione fondamentale dell’identità personale dell’individuo.

Dunque, per effetto della decisione del 27 aprile 2022, la regola diventa che il figlio assume il cognome di ambedue i genitori nell’ordine degli stessi concordato, salvo che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del Giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre relativamente ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Spetta ora al legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione