Cassazione Civile sez. II, n. 4838 del 23/2/2021

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.

Questo quello che ha di recente statuito la Suprema Corte di Cassazione relativamente ad un tema che troppo spesso viene in rilevo e si pone al centro dei conflitti familiari tra coniugi.

La sentenza n. 4838 del 23/2/2021 ha, dunque, confermato che la cointestazione di un conto corrente, anche eventualmente tra coniugi, fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni.

Tale presunzione di parità di quote tra i cointestatari, prevista dall’art. 1854 c.c., non può ritenersi assoluta, potendo cedere di fronte all’allegazione da parte di uno dei cointestatari di una prova contraria che dimostri, ad esempio, la proprietà esclusiva o quasi delle somme giacenti in rapporto di conto corrente, purchè sia relativa a fatti gravi, precisi e concordanti.