L’interesse del padre a decidere se assumersi o meno la responsabilità genitoriale non solo non è meritevole di tutela, ma confligge anche con la protezione della filiazione naturale, ex art. 30 Cost.
Cass. civile, sez I, sent, 26 novembre 2021, n. 37023
Il riconoscimento della propria paternità
Con sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’interesse di un padre ad assumersi, o meno, la responsabilità genitoriale, in merito al riconoscimento della propria paternità.
L’interesse ad assumere tale decisione, non è meritevole di tutela e si pone in contrasto con la protezione che la Costituzione, all’art. 30, pone a tutela della filiazione naturale.
Pertanto, i Giudici dichiarano manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.,per non essere consentito al padre, e per converso consentito alla madre, di decidere se riconoscere o meno il figlio.
I Giudici ritengono ragionevole la scelta legislativa di ritenere meritevole di tutela solo l’interesse della madre, in ragione del bilanciamento tra il perminente interesse a preservare la vita del nascituro e la facoltà della madre di mantenere l’anonimato, non anche quella del padre, il quale intende sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale.