La L. n. 46/2021 ha istituito l’assegno unico e universale per figli a carico. In attuazione della L. n. 46/2021, il D.lgs. n. 230/2021 dispone che la misura venga erogata su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare richiedente determinata dall’ISEE.
Contenuto dell'articolo
- 1 Modalità di presentazione per l’assegno unico e universale per figli a carico
- 2 Aventi diritto dell’assegno unico e universale per figli a carico
- 3 Requisiti del soggetto richiedente dell’assegno unico e universale per figli a carico
- 4 Modalità di erogazione dell’assegno unico e universale per figli a carico
- 5 Maggiorazioni dell’assegno unico e universale per figli a carico
- 6 Procedimento di erogazione dell’assegno unico e universale per figli a carico
Modalità di presentazione per l’assegno unico e universale per figli a carico
È possibile fare domanda di assegno unico senza avere ancora un ISEE 2022 in corso di validità. A chi non presenta l’ISEE, che potrà comunque essere presentato in un secondo momento, verrà erogato l’importo minimo (50,00 euro per ciascun figlio minore).
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata, a partire dal 01.01.2022, attraverso diversi canali:
- Online sul sito internet dell’INPS, attraverso l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di secondo livello o di CIE (Carta d’identità elettronica 3.0) o di CNS (Carta nazionale dei servizi);
- Recandosi presso gli istituti di patronato.
La domanda può essere presentata da:
- Uno dei due genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- Il figlio maggiorenne per sé stesso;
- Un affidatario o un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata a partire dal 01.01.2022 e la decorrenza dell’assegno varia in base al momento di presentazione: per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo; per le domande presentate dal 1 luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La domanda per beneficiare dell’assegno dev’essere presentata una sola volta per ogni anno e nell’istanza devono essere indicati tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno.
L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta anche ai soggetti:
- Non occupati
- Disoccupati
- Lavoratori indipendenti
- Lavoratori autonomi
- Pensionati
- Precettori del reddito di cittadinanza ( i soggetti precettori di Rdc non devono presentare domanda di assegno unico e universale per i figli minori, in quanto quest’ultimo verrà corrisposto d’ufficio dall’INPS insieme al Rdc tramite la Carta Rdc).
Aventi diritto dell’assegno unico e universale per figli a carico
L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo i criteri dell’universalità e della progressività.
L’assegno è riconosciuto :
- Per ogni figlio minorenne a carico
- Per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza. In questo caso la domanda va presentata dopo la nascita quindi, dopo che al minore è stato attribuito il codice fiscale. Con la prima mensilità dell’assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni:
- Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- Sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- Svolga il servizio civile universale.
Requisiti del soggetto richiedente dell’assegno unico e universale per figli a carico
È necessario che al momento della presentazione e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino in uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente o domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Modalità di erogazione dell’assegno unico e universale per figli a carico
L’assegno è erogato al richiedente o su richiesta (anche successiva) in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel modello di domanda, infatti, è possibile scegliere tra tre opzioni:
- Corresponsione dell’intero importo dell’assegno al richiedente;
- Corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con l’indicazione della modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- Corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).
In presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la procedura prevede che uno dei due debba fare la domanda di assegno unico indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore.
Per legge l’assegno spetta ad entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% solo al richiedente. Resta salva la possibilità, anche in un secondo momento,di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (50%) tra i genitori aventi diritto.
Quindi, il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100% deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore.
Anche se non è previsto il nulla osta, il secondo genitore, con una richiesta successiva, avrà la possibilità di modificare la scelta del primo: gli basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50%
Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell’accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.
Maggiorazioni dell’assegno unico e universale per figli a carico
L’importo del’assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico.
L’importa base può essere soggetto alle seguenti maggiorazioni:
- In caso di figli successivi al secondo;
- Qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- Per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l’età e le classificazioni delle condizione di disabilità;
- In ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro;
- Per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- Per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 Euro.
Tabella importi assegno unico
Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi :
Rapporti con le altre misure
- L’assegno unico e universale risulta essere compatibile con la fruizione:
- Di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- Del reddito di cittadinanza.
- Sono state prorogate dal 31.12.2021 al 28.02.2022 le disposizioni relative:
- All’assegno temporaneo per i figli minori;
- Alle maggiorazioni dell’importo dell’assegno al nucleo familiare.
- Vengono invece soppresse le seguenti misure:
- Dall’01.01.2022, il premio alla nascita, l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), il fondo di sostegno alla natalità;
- Dal 01.03.2022, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno per il nucleo familiare, gli assegni familiari previsti dal DPR 30.5.55 n. 797, le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 co. 1 lett c) e 1-bis del TIUR.
Procedimento di erogazione dell’assegno unico e universale per figli a carico
Dopo aver effettuato l’accesso sul sito dell’INPS, nella sezione Prestazioni e Servizi, è possibile selezionare il servizio “Assegno unico e universale” e scegliere una delle seguenti opzioni:
Sezione 1: Inserimento del figlio
Dopo aver selezionato “Nuova domanda/Aggiungi figlio a domanda già presentata” si accede alla Sezione 1, dove sono già presenti i dati del richiedente, il quale dovrà specificare se presenta la domanda in qualità di:
- genitore;
- genitore affidatario/affido preadottivo o temporaneo;
- tutore del minore.
Successivamente occorre inserire i dati dei minori presenti all’interno del nucleo familiare per i quali si richiede l’assegno. Il sistema permette di creare una scheda per ogni minore presente nel nucleo familiare; infatti, dopo aver compilato la scheda con i dati del primo minore, usando il pulsante “+” è possibile aprire un’altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro minore, così via fino ad averli inseriti tutti.
Nel dettaglio, il sistema richiede:
- l’inserimento del codice fiscale del figlio e se lo stesso sia fiscalmente a carico del soggetto richiedente;
- l’eventuale situazione di disabilità con l’indicazione del grado (media, grave, non autosufficienza);
- l’indicazione se entrambi i genitori siano conviventi nel nucleo familiare, separati o divorziati o comunque non conviventi o, ancora, se il nucleo familiare del figlio comprenda uno solo dei due genitori.
Sezione 2: Dati del pagamento
È possibile indicare un solo metodo di pagamento tra i seguenti:
- accredito su conto corrente postale o bancario;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.
Sezione 3: Dichiarazione di responsabilità
Oltre all’informativa sulla privacy, il sistema chiede al richiedente di dichiarare di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- di non percepire il reddito di cittadinanza;
- essere residente e domiciliato in Italia o di essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Sezione 4: Riepilogo della domanda
In questa sezione è possibile prendere visione del riepilogo dei dati inseriti nella domanda di assegno temporaneo per figli minori.
Sezione 5: Invio della domanda