Incorre in un errore di sussunzione il Giudice che esclude le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri dell’imprevedibilità e imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie.

Cass. civile, sez I, ord. 12 novembre 2021, n. 34100

I Giudici di legittimità ribadiscono che per spese straordinarie devono intendersi quelle che, data la loro imprevedibilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, e spiegano che, in materia di rimborso delle spese straordinarie, vanno distinti gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e quelli imprevedibili e irrilevanti nel loro ammontare, non legati al carattere ordinario del contributo di mantenimento.

La Cassazione conclude affermando che le spese universitarie, in quanto prevedibili, devono essere incluse nell’assegno divorzile come ordinarie.