Cosa si intende per “amministrazione di sostegno”?

L’amministrazione di sostegno è un istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge numero 6 del 9 gennaio 2004 con l’obiettivo di offrire una tutela (un “sostegno”, appunto) a tutte quelle persone che, a causa di una “infermità” o di una “menomazione fisica o psichica”, non sono in grado di curare in autonomia i “propri interessi” (primo comma dell’articolo 404 del codice civile).

Chi ha bisogno dell’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare nel caso in cui la persona in questione abbia dei problemi di tipo psichico o fisico. Per problemi di tipo “psichico” si intendono, per esempio:

  • la sindrome di Down,
  • l’Alzheimer,
  • il ritardo mentale,
  • le varie forme di autismo,
  • la demenza;

ma anche:

  • la dipendenza alcolica,
  • la dipendenza da sostanze stupefacenti,
  • la ludopatia.

Per problemi di tipo “fisico” si intendono, per esempio: le patologie tumorali, le malattie degenerative, gli handicap fisici o motori; o ancora, il caso in cui una persona si trovi in stato vegetativo o in coma. Non è necessario, tuttavia, che questi problemi siano permanenti: la legge infatti ammette che l’“infermità” o la “menomazione fisica o psichica” siano anche “parziali o temporanei” (primo comma dell’articolo 404 del codice civile). In questi casi, che sono stati riportati solo a titolo di esempio, perché l’amministratore di sostegno può essere nominato anche in molti altri, la persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non è in grado di tutelare i propri interessi o, per lo meno, non lo è come una persona perfettamente capace di intendere e di volere. Motivo per cui, è necessario che la persona in questione venga “aiutata”, “sostenuta” da un’altra persona che la possa meglio indirizzare nelle scelte da compiere e nella gestione dei suoi “affari”.

Come ottenere l’amministrazione di sostegno?

Per poter beneficiare dell’amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso al Tribunale Civile (ufficio del Giudice Tutelare) dove si trova “la residenza o il domicilio” della persona che presenta l’ “infermità” o la “menomazione fisica o psichica” (primo comma dell’articolo 404 del codice civile). Il ricorso, che contiene la domanda per ottenere l’amministrazione di sostegno deve indicare e documentare le ragioni per cui si chiede l’intervento dell’amministratore di sostegno. Il ricorso può essere proposto anche dallo stesso soggetto beneficiario della misura, anche se si tratta di una persona minore di età o di persona interdetta o inabilitata (primo comma dell’articolo 406 del codice civile). Oltre al soggetto beneficiario possono, però, proporre ricorso anche: il pubblico ministero, il coniuge, la persona con lui stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore dell’interdetto, il curatore dell’inabilitato (articoli 406 e 417 del codice civile).

Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?

Una volta presentato il ricorso, dovrà essere il Giudice a valutare quale amministratore di sostegno scegliere, avendo riguardo solo e unicamente “alla cura e agli interessi del beneficiario” (primo comma dell’articolo 408 del cod. civ.). La persona che sarà stata scelta dal Giudice come amministratore di sostegno (molto spesso si tratta del coniuge, della persona stabilmente convivente, del padre, della madre, del figlio, del fratello o della sorella) dovrà curare gli interessi del beneficiario per come sono definiti nell’oggetto dell’incarico, che il Giudice gli ha conferito e che definisce, appunto, i compiti che gli spettano.

L’amministratore di sostegno deve (primo comma dell’articolo 410 del cod. civ.):

  • tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • informare il beneficiario sugli atti da compiere;
  • informare il Giudice Tutelare in caso di disaccordo con il beneficiario sugli atti da compiere.