La trascrizione del matrimonio contratto all’estero

Il matrimonio contratto all’estero può essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile. Secondo quanto stabilito dall’art. 65 della legge n. 218 del 1995, i provvedimenti stranieri riguardanti la capacità delle persone, nonchè l’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, hanno effetto diretto in Italia, senza che sia necessaria un’ulteriore procedura di riconoscimento.

Pertanto, il matrimonio contratto all’estero può essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile italiano e sussiste l’obbligo, in capo all’ufficiale di stato civile, il Sindaco o un suo delegato, di procedere alla trascrizione.   

Il limite alla trascrizione rappresentato dall’ordine pubblico

L’unico limite alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, è rappresentato dall’ordine pubblico. Infatti, a norma dell’art. 18 del Regolamento dello Stato Civile, introdotto con D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se contrari all’ordine pubblico. In tal caso, l’ufficiale di stato civile deve rivolgere la questione all’Autorità giudiziaria. Così ad esempio, non può essere trascritto in Italia il secondo o successivo matrimonio di un cittadino straniero di religione islamica contratto in regime di bigamia.